IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
il  quale  prevede,  nella  disciplina  a  regime  dei  trasferimenti
erariali,  che  gli  enti locali redigono apposita certificazione sui
principali  dati  del conto consuntivo, con modalita' da fissarsi con
decreto del Ministero dell'interno;
  Rilevata la necessita' di emanare le modalita' della certificazione
relativa al conto consuntivo 1992;
  Ritenuta  la  necessita'  di  avviare  un  sistema automatizzato di
certificazione,  che  tenga  conto  delle modalita' di certificazione
relativa al conto consuntivo anno 1992;
  Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani, l'Unione
delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;
                               Decreta
                               Art. 1.
  Sono   approvati   agli   allegati  certificati,  che  fanno  parte
integrante  del presente decreto, concernenti il conto consuntivo dei
comuni, delle province e delle comunita' montane per l'anno 1992.
  I  comuni,  le  province  e  le  comunita'  montane  sono  tenuti a
compilare  il certificato ed a trasmetterlo, in originale e tre copie
autenticate, non oltre il 31 ottobre 1993, alle prefetture competenti
per  territorio,  alla  presidenza della giunta regionale della Valle
d'Aosta,  per i comuni e le comunita' montane di quella regione ed al
commissariamento  del  Governo competente per i comuni e le comunita'
montane delle province di Trento e Bolzano.
  Le prefetture e gli altri uffici sopracitati invieranno l'originale
dei  certificati  al  Ministero  dell'interno  nonche' una copia alla
Corte dei conti - Sezione enti locali, ed una all'I.S.T.A.T.
  L'ente  certificante,  inoltre, trasmette una copia del certificato
alla regione e unaltra al comitato regionale di controllo.